Annata o anno di raccolta
3.1.5 Annata o anno di raccolta
Per poter riportare tale indicazione, i vini devono essere ottenuti per almeno l'85% da uve dell'anno indicato.
Nome della varietà di vite
3.1.4 Nome della varietà di vite
- Può essere indicata solo se:
- il vino è stato elaborato con almeno l’85% di uve di tale varietà (senza includere qualsiasi quantitativo di prodotti vitivinicoli impiegati per l’edulcorazione),
Nome dell'azienda viticola
3.1.3 Nome dell'azienda viticola
L'utilizzo del nome dell'azienda viticola in combinazione con, ad esempio, château, quinta, finca, tenuta, Weingut, manoir, estate, villa, torre, ecc., nella presentazione del vino, è soggetto ai seguenti criteri:
Soggetti che partecipano al processo di commercializzazione
3.1.2 Soggetti che partecipano al processo di commercializzazione
Il nome di una o più persone, aziende o gruppi di persone coinvolte nella commercializzazione del vino per aver partecipato:
Altre diciture
3.1.10 Altre diciture
Fermo restando il rispetto della legislazione nazionale, potranno altresì figurare altre indicazioni facoltative: diciture o testi che facciano in particolare riferimento alla storia del vino o dell'azienda, raccomandazioni destinate ai consumatori, condizioni naturali o tecniche di viticoltura, di vendemmia o di elaborazione, altre indicazioni relative all'invecchiamento, alle condizioni sensoriali, dati analitici divers
Marchio commerciale
3.1.1 Marchio commerciale
- Un marchio commerciale deve essere conforme alle norme stabilite dal diritto nazionale,
- Un marchio commerciale non può violare la protezione delle denominazioni di origine riconosciute e delle indicazioni geografiche riconosciute come definite dall'OIV.
Identificazione dei lotti
2.7 Identificazione dei lotti
L'indicazione del numero di lotto, ovvero l'indicazione che consente di identificare una quantità definita di un vino prodotto (e condizionato) in condizioni analoghe, viene liberamente scelta dagli operatori, di modo che tale indicazione possa essere chiaramente distinta in quanto tale.
Nome e indirizzo del responsabile del preimballaggio
2.6 Nome e indirizzo del responsabile del preimballaggio
2.6.1. Le indicazioni del nome del responsabile e del suo indirizzo, quelle del luogo di preimballaggio e quelle relative a chi si occupa del preimballaggio o all'importatore (come specificato nell'articolo 2.6.4) non devono poter generare confusione riguardo all'origine del vino, né c
Il paese di origine
2.5 Il paese di origine
Negli scambi internazionali, il nome ufficiale o abituale del paese di origine deve essere indicato se il prodotto proviene da uve raccolte e vinificate in tale paese.
L'uso del nome di uno Stato nella modalità suindicata è subordinato all'accordo di tale Stato:
Contenuto netto
2.4 Contenuto netto
Il contenuto netto deve essere dichiarato utilizzando il sistema metrico (Sistema internazionale di unità, SI).
La dichiarazione del contenuto netto rappresenta la quantità di prodotto al momento del confezionamento ed è riferita a un sistema di controllo della quantità basato sulla media.
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