Norma Internazionale per l’Etichettatura dei vini

Download document

Nome e indirizzo del responsabile del preimballaggio

2.6                      Nome e indirizzo del responsabile del preimballaggio

Il nome del responsabile del preimballaggio può essere alternativamente:

  • il nome completo della persona fisica,
  • la ragione sociale dell'azienda,
  • il nome commerciale di quest'ultima, che si assume la responsabilità del prodotto posto nell'imballaggio preconfezionato da essa stessa o per suo conto.

L'indirizzo del responsabile del preimballaggio deve includere il nome della località dove ha effettivamente provveduto o fatto provvedere al preimballaggio; tale indirizzo sarà completato, se necessario, da quello della sede di chi si occupa del preimballaggio.

Il nome e l'indirizzo dell'importatore possono essere sostituiti a quello del responsabile del preimballaggio.

Le indicazioni del nome del responsabile e del suo indirizzo, quelle del luogo di preimballaggio e quelle relative alla qualità di chi si occupa del preimballaggio non devono poter generare confusione riguardo all'origine del vino, né circa l'esistenza e la qualità delle persone o delle aziende indicate. Al fine di evitare di creare confusione circa l'origine del vino, si raccomanda di sostituire con un codice il nome del luogo o quello del responsabile, qualora tali nomi costituiscano una denominazione di origine o un'indicazione geografica cui il vino preimballato non ha diritto.