Indicazioni Obbligatorie

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L'uso del termine "vino"

2.1.1              L'uso del termine "vino"

L'uso del termine "vino" o (senza alcun pregiudizio del punto 2.1.2.2) qualunque altra dicitura sostitutiva è obbligatorio nell’etichettatura del prodotto che risponda alla definizione di cui al punto 1.2.1. Può essere integrato con diciture riguardanti il suo tipo o la sua specifica classificazione. Fatte salve le disposizioni che gli Stati possono rendere obbligatorie per la produzione nazionale, nessuno può opporsi all’immissione sul mercato di un prodotto che risponda a questa definizione e venga presentato con la sola denominazione: "vino".

Senza pregiudizio alcuno delle disposizioni peculiari di alcuni prodotti che comportano nella loro denominazione la parola "vino" accompagnata da un’indicazione complementare, la parola "vino" impiegata da sola può applicarsi soltanto al prodotto definito al punto 1.2.1.

La denominazione di origine o l'indicazione geografica

2.1.2              La denominazione di origine o l'indicazione geografica

Definizioni

 

Indicazione geografica

Per indicazione geografica si intende qualunque denominazione protetta da parte delle autorità competenti nel paese di origine, che identifica un vino o una bevanda spiritosa come originari di una specifica area geografica, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del vino o della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica[1].

Per quanto riguarda i vini, la protezione dell’indicazione geografica:

è soggetta alla raccolta di almeno l'85% dell'uva nella specifica area geografica.

Per quanto riguarda le bevande spiritose di origine vitivinicola, la protezione dell’indicazione geografica:

è subordinata alla realizzazione della fase decisiva della sua produzione nel paese, regione, luogo o nell'area definiti.

Denominazione di origine

Per denominazione di origine si intende qualunque denominazione riconosciuta e protetta da parte delle autorità competenti nel paese di origine, che consiste o contiene il nome di un'area geografica o un'altra denominazione attraverso la quale è noto che ci si riferisce a tale area, volta a designare un vino o una bevanda spiritosa come originari di tale area geografica, quando la qualità o le caratteristiche del vino o della bevanda spiritosa siano esclusivamente o essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico, compresi i fattori naturali e umani, e che ha conferito al vino o alla bevanda spiritosa la sua notorietà[2].

La protezione della denominazione di origine è subordinata alla condizione che il raccolto e la sua trasformazione in vino avvengano nella regione o nell'area definiti.

Qualora un vino benefici di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica rispondenti alle suindicate definizioni e questa figuri in una lista pubblicata dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, l'uso di tale denominazione di origine o di tale indicazione geografica in etichetta, in conformità alle leggi del paese produttore, è obbligatorio.

In tal caso, la denominazione di origine o l'indicazione geografica possono costituire la denominazione commerciale e sostituire la parola "vino".

Onde evitare confusione con altre denominazioni, si raccomanda di rendere obbligatorio l'uso di una dicitura supplementare caratteristica del prodotto, come ad esempio: "Denominazione di origine..."


[1] Articoli 22.1 e 23.1 dell’Accordo TRIPS.

[2] Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (2015, articolo 2.1.i).

Indicazione del titolo alcolometrico volumico

2.2                      Indicazione del titolo alcolometrico volumico

È obbligatorio indicare il titolo alcolometrico effettivo espresso in percentuale del volume del prodotto, con una tolleranza dello 0,5%.

Ciò nonostante, la tolleranza è aumentata a 0,8% per i vini adatti all'invecchiamento e i vini sotto fioretta.

Indicazione delle sostanze[1] note per provocare allergie o intolleranze

2.3                      Indicazione delle sostanze[1] note per provocare allergie o intolleranze

La presenza di sostanze note per provocare allergie o intolleranze deve essere indicata sull'etichetta del vino.

Le sostanze interessate sono:

  • i residui di proteine chiarificanti nel vino (latte, prodotti a base di latte, uova e prodotti a base di uova, proteine del grano), ammesso che la loro presenza sia rilevabile nel prodotto finale mediante un metodo di analisi conforme ai criteri stabiliti dal metodo OIV-MA-AS315-23,
  • i solfiti in concentrazione pari o superiore a 10 mg/L."

[1] Si intende per “sostanza” qualsiasi alimento, ingrediente o coadiuvante tecnologico.

Contenuto netto

2.4                      Contenuto netto

Il contenuto netto deve essere dichiarato utilizzando il sistema metrico (Sistema internazionale di unità, SI).

La dichiarazione del contenuto netto rappresenta la quantità di prodotto al momento del confezionamento ed è riferita a un sistema di controllo della quantità basato sulla media.

Si raccomanda che il sistema di controllo della quantità basato sulla media sia compatibile con i requisiti stabiliti nella Raccomandazione internazionale OIML R 87 "Quantità di prodotto negli imballaggi preconfezionati" e successivi aggiornamenti dell'Organizzazione internazionale di metrologia legale.

Il paese di origine

2.5                      Il paese di origine

Negli scambi internazionali, il nome ufficiale o abituale del paese di origine deve essere indicato se il prodotto proviene da uve raccolte e vinificate in tale paese.

L'uso del nome di uno Stato nella modalità suindicata è subordinato all'accordo di tale Stato:

  • qualora il vino sia stato elaborato in un paese diverso da quello dove sono state raccolte le uve,
  • qualora il vino sia il risultato del taglio di vini di diversi paesi.

Nome e indirizzo del responsabile del preimballaggio

2.6                      Nome e indirizzo del responsabile del preimballaggio

Il nome del responsabile del preimballaggio può essere alternativamente:

  • il nome completo della persona fisica,
  • la ragione sociale dell'azienda,
  • il nome commerciale di quest'ultima, che si assume la responsabilità del prodotto posto nell'imballaggio preconfezionato da essa stessa o per suo conto.

L'indirizzo del responsabile del preimballaggio deve includere il nome della località dove ha effettivamente provveduto o fatto provvedere al preimballaggio; tale indirizzo sarà completato, se necessario, da quello della sede di chi si occupa del preimballaggio.

Il nome e l'indirizzo dell'importatore possono essere sostituiti a quello del responsabile del preimballaggio.

Le indicazioni del nome del responsabile e del suo indirizzo, quelle del luogo di preimballaggio e quelle relative alla qualità di chi si occupa del preimballaggio non devono poter generare confusione riguardo all'origine del vino, né circa l'esistenza e la qualità delle persone o delle aziende indicate. Al fine di evitare di creare confusione circa l'origine del vino, si raccomanda di sostituire con un codice il nome del luogo o quello del responsabile, qualora tali nomi costituiscano una denominazione di origine o un'indicazione geografica cui il vino preimballato non ha diritto.

Identificazione dei lotti

2.7                      Identificazione dei lotti

L'indicazione del numero di lotto, ovvero l'indicazione che consente di identificare una quantità definita di un vino prodotto (e condizionato) in condizioni analoghe, viene liberamente scelta dagli operatori, di modo che tale indicazione possa essere chiaramente distinta in quanto tale.