Norma Internazionale per l’Etichettatura dei vini

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La denominazione di origine o l'indicazione geografica

2.1.2              La denominazione di origine o l'indicazione geografica

Definizioni

 

Indicazione geografica

Per indicazione geografica si intende qualunque denominazione protetta da parte delle autorità competenti nel paese di origine, che identifica un vino o una bevanda spiritosa come originari di una specifica area geografica, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del vino o della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica[1].

Per quanto riguarda i vini, la protezione dell’indicazione geografica:

è soggetta alla raccolta di almeno l'85% dell'uva nella specifica area geografica.

Per quanto riguarda le bevande spiritose di origine vitivinicola, la protezione dell’indicazione geografica:

è subordinata alla realizzazione della fase decisiva della sua produzione nel paese, regione, luogo o nell'area definiti.

Denominazione di origine

Per denominazione di origine si intende qualunque denominazione riconosciuta e protetta da parte delle autorità competenti nel paese di origine, che consiste o contiene il nome di un'area geografica o un'altra denominazione attraverso la quale è noto che ci si riferisce a tale area, volta a designare un vino o una bevanda spiritosa come originari di tale area geografica, quando la qualità o le caratteristiche del vino o della bevanda spiritosa siano esclusivamente o essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico, compresi i fattori naturali e umani, e che ha conferito al vino o alla bevanda spiritosa la sua notorietà[2].

La protezione della denominazione di origine è subordinata alla condizione che il raccolto e la sua trasformazione in vino avvengano nella regione o nell'area definiti.

Qualora un vino benefici di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica rispondenti alle suindicate definizioni e questa figuri in una lista pubblicata dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, l'uso di tale denominazione di origine o di tale indicazione geografica in etichetta, in conformità alle leggi del paese produttore, è obbligatorio.

In tal caso, la denominazione di origine o l'indicazione geografica possono costituire la denominazione commerciale e sostituire la parola "vino".

Onde evitare confusione con altre denominazioni, si raccomanda di rendere obbligatorio l'uso di una dicitura supplementare caratteristica del prodotto, come ad esempio: "Denominazione di origine..."


[1] Articoli 22.1 e 23.1 dell’Accordo TRIPS.

[2] Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (2015, articolo 2.1.i).