Commissione Economia e diritto

Adopted

Altre diciture

3.1.10         Altre diciture

Fermo restando il rispetto della legislazione nazionale, potranno altresì figurare altre indicazioni facoltative: diciture o testi che facciano in particolare riferimento alla storia del vino o dell'azienda, raccomandazioni destinate ai consumatori, condizioni naturali o tecniche di viticoltura, di vendemmia o di elaborazione, altre indicazioni relative all'invecchiamento, alle condizioni sensoriali, dati analitici divers

Marchio commerciale

3.1.1              Marchio commerciale

  • Un marchio commerciale deve essere conforme alle norme stabilite dal diritto nazionale,
  • Un marchio commerciale non può violare la protezione delle denominazioni di origine riconosciute e delle indicazioni geografiche riconosciute come definite dall'OIV.

Identificazione dei lotti

2.7                      Identificazione dei lotti

L'indicazione del numero di lotto, ovvero l'indicazione che consente di identificare una quantità definita di un vino prodotto (e condizionato) in condizioni analoghe, viene liberamente scelta dagli operatori, di modo che tale indicazione possa essere chiaramente distinta in quanto tale.

Il paese di origine

2.5                      Il paese di origine

Negli scambi internazionali, il nome ufficiale o abituale del paese di origine deve essere indicato se il prodotto proviene da uve raccolte e vinificate in tale paese.

L'uso del nome di uno Stato nella modalità suindicata è subordinato all'accordo di tale Stato:

Contenuto netto

2.4                      Contenuto netto

Il contenuto netto deve essere dichiarato utilizzando il sistema metrico (Sistema internazionale di unità, SI).

La dichiarazione del contenuto netto rappresenta la quantità di prodotto al momento del confezionamento ed è riferita a un sistema di controllo della quantità basato sulla media.