Marchio commerciale
3.1.1 Marchio commerciale
- Un marchio commerciale deve essere conforme alle norme stabilite dal diritto nazionale,
- Un marchio commerciale non può violare la protezione delle denominazioni di origine riconosciute e delle indicazioni geografiche riconosciute come definite dall'OIV. Inoltre, esso non può generare confusione nelle persone a cui si rivolge, né riguardo alla denominazione di origine o all'indicazione geografica, né riguardo alla provenienza geografica dei prodotti,
- Un marchio commerciale non deve creare confusione, in particolare circa il produttore, il rivenditore, la varietà della vite e l'annata.
Altre diciture
3.1.10 Altre diciture
Fermo restando il rispetto della legislazione nazionale, potranno altresì figurare altre indicazioni facoltative: diciture o testi che facciano in particolare riferimento alla storia del vino o dell'azienda, raccomandazioni destinate ai consumatori, condizioni naturali o tecniche di viticoltura, di vendemmia o di elaborazione, altre indicazioni relative all'invecchiamento, alle condizioni sensoriali, dati analitici diversi dal titolo alcolometrico, colore del vino, indicazioni di provenienza complementari, segni grafici. Queste indicazioni non devono generare confusione con le indicazioni precedenti e con il disposto dell'articolo 1.4.
Soggetti che partecipano al processo di commercializzazione
3.1.2 Soggetti che partecipano al processo di commercializzazione
Il nome di una o più persone, aziende o gruppi di persone coinvolte nella commercializzazione del vino per aver partecipato:
- all'elaborazione,
- alla selezione,
- al preimballaggio (qualifica di responsabile del preimballaggio),
- alla distribuzione (ristorazione, ecc.).
Nome dell'azienda viticola
3.1.3 Nome dell'azienda viticola
L'utilizzo del nome dell'azienda viticola in combinazione con, ad esempio, château, quinta, finca, tenuta, Weingut, manoir, estate, villa, torre, ecc., nella presentazione del vino, è soggetto ai seguenti criteri:
- il vino deve provenire esclusivamente da tale azienda: uve raccolte e vinificate nell'azienda così designata,
- la qualifica dell'azienda viticola deve corrispondere agli usi del paese e non creare confusione tra i consumatori,
- il vino deve avere diritto a un'indicazione geografica o a una denominazione di origine e deve essere indicata come tale.
L’uso di un nome di un’azienda viticola non deve in ogni caso entrare in conflitto con altri diritti legittimi di proprietà intellettuale, quali indicazioni geografiche, denominazioni di origine o marchi commerciali precedentemente registrati. Gli Stati membri possono prevedere dei meccanismi di coesistenza.
Nome della varietà di vite
3.1.4 Nome della varietà di vite
- Può essere indicata solo se:
- il vino è stato elaborato con almeno l’85% di uve di tale varietà (senza includere qualsiasi quantitativo di prodotti vitivinicoli impiegati per l’edulcorazione),
- la varietà di vite determina il carattere specifico del vino,
- il nome della varietà non genera confusione con denominazioni di origine riconosciute o indicazioni geografiche riconosciute.
- Qualora siano indicati i nomi di due o più varietà di uva da vino o i loro sinonimi, il prodotto in questione deve essere stato ottenuto ameno all'85% da tali varietà (senza includere qualsiasi quantitativo di prodotti vitivinicoli impiegati per l’edulcorazione).
Le varietà di uva da vino devono essere indicate in etichetta in ordine decrescente di percentuale utilizzata e con caratteri della stessa dimensione.
Nessuna varietà di uva da vino può figurare sull’etichetta se è stata utilizzata in una proporzione inferiore rispetto a un’altra varietà non indicata in etichetta.
Per garantire il rispetto delle presenti disposizioni, si raccomanda agli Stati di accertarsi della tracciabilità dei volumi di varietà di uva utilizzata/e nel prodotto elaborato.
Annata o anno di raccolta
3.1.5 Annata o anno di raccolta
Per poter riportare tale indicazione, i vini devono essere ottenuti per almeno l'85% da uve dell'anno indicato.
Tipo di vino
3.1.6 Tipo di vino[1]
Le indicazioni relative al contenuto zuccherino sono le seguenti:
a) secco, quando il vino contiene al massimo 4 g/L di glucosio + fruttosio oppure 9 g/L se l'acidità totale (espressa in grammi di acido tartarico per litro) non è inferiore di oltre 2 g/L rispetto al tenore di glucosio + fruttosio.
b) semi-secco o abboccato, quando il contenuto zuccherino del vino è superiore al contenuto zuccherino indicato al primo punto e non eccede:
- 12 g/L,
- 18 g/L se la differenza tra il contenuto zuccherino e il livello di acidità totale espresso in grammi per litro di acido tartarico non eccede i 10 g/L,
c) semi-dolce o amabile, quando il vino contiene valori più alti rispetto a quelli indicati al secondo punto e raggiunge al massimo 45 g/L,
d) dolce, quando il vino ha un tenore di glucosio + fruttosio minimo di 45 g/L.
[1] Il contenuto zuccherino è determinato mediante il metodo di analisi "glucosio + fruttosio" descritto nella Raccolta dei metodi internazionali di analisi dei vini e dei mosti.
Invecchiamento del vino
3.1.7 Invecchiamento del vino
Diciture relative all"invecchiamento del vino" o equivalenti, possono essere utilizzate solo se esiste una norma nazionale che definisce le condizioni dell"invecchiamento.
Menzioni tradizionali relative alla qualità
3.1.8 Menzioni tradizionali relative alla qualità
L'indicazione delle menzioni relative a una qualità superiore del vino (Grand vin, cru, vin supérieur, classico, vino nobile, ecc.) devono rispettare le seguenti condizioni:
- il vino deve avere diritto a una denominazione di origine o a un'indicazione geografica,
- le menzioni devono essere state attribuite da un organismo ufficiale del paese di produzione e fare riferimento sia alla classificazione dei territori viticoli, sia a dei criteri di qualità del vino,
- le etichette devono indicare l'annata.
Medaglie e riconoscimenti
- È rettificato da: OIV-ECO 685-2022
3.1.9 Medaglie e riconoscimenti
L’indicazione relativa alle medaglie o ai riconoscimenti è subordinata a:
- La loro attribuzione in competizioni aperte, ai sensi delle norme concordanti con i criteri definiti dall’OIV e su una quantità di vino omogenea e definita,
- L’esistenza di prove documentali, riferite al lotto (articolo 2.7) interessato.
- Le medaglie e i riconoscimenti ricevuti da un singolo vino portano il nome del concorso e l’anno del premio e, in linea generale, devono applicarsi esclusivamente ai vini che portano il nome con il quale ha partecipato il relativo campione. Tuttavia, tenendo in considerazione che un vino potrebbe essere ammesso a un concorso prima che allo stesso venga assegnato un marchio, si dovrà concedere il mantenimento del premio aggiudicato al vino vincitore, sempre che il regolamento del concorso enologico lo consenta.