Norma Internazionale per l’Etichettatura delle Bevande Spiritose di Origine Vitivinicola

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Prodotto preconfezionato

Articolo 4: Prodotto preconfezionato

  1. Una bevanda spiritosa di origine vitivinicola si considera preconfezionata quando è posta in un qualsiasi tipo di contenitore, prima della sua presentazione alla vendita e in modo tale che la quantità e la natura del prodotto contenuto nella confezione non possa essere modificato senza che questa sia aperta o modificata in modo riscontrabile.
  1. Per volume nominale (quantità netta) si intende la quantità di prodotto che contenitore dovrebbe racchiudere, misurato a 20 ºC.
  1. Per lotto di preconfezionamento si intende l'insieme di unità di vendita preconfezionate di una bevanda spiritosa di origine vitivinicola prodotta, fabbricata imbottigliata in circostanze identiche.