Norma Internazionale per l’Etichettatura delle Bevande Spiritose di Origine Vitivinicola

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Paese di provenienza, indicazione geografica e denominazione di origine

Articolo 5: Paese di provenienza, indicazione geografica e denominazione di origine 

Ai fini della presente Norma:

  1. Il paese di provenienza è il paese nel quale la bevanda spiritosa di origine vitivinicola ha acquisito le sue caratteristiche, la sua qualità e la sua natura principali.
  1. Per indicazione geografica si intende qualunque denominazione protetta da parte delle autorità competenti nel paese di origine, che identifica un vino o una bevanda spiritosa come originari di una specifica area geografica, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del vino o della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

Per quanto riguarda la bevanda spiritose di origine vitivinicola, la protezione dell’indicazione geografica:

  • è subordinata alla realizzazione della fase decisiva della sua produzione nel paese, regione, luogo o nell’area definiti. 
  1. Per denominazione di origine si intende qualunque denominazione riconosciuta  e protetta da parte della autorità competenti nel paese di origine, che consiste o contiene il norme un’area geografica o un’altra denominazione attraverso la quale è noto che ci si riferisce a tale area, volta a designare un vino o una bevanda spiritosa come originari di tale area geografica, quando la qualità o le caratteristiche del vino o della bevanda spiritosa siano esclusivamente o essenzialmente attribuibili all’ambiente geografico, compresi i fattori naturali e umani, e che ha conferito al vino o alla bevanda spiritosa la sua notorietà. La protezione della denominazione di origine è subordinata alla condizione che il raccolto e la sua trasformazione in vino avvengano nella regione o nell’area definiti.