Norma Internazionale per l’Etichettatura delle Bevande Spiritose di Origine Vitivinicola

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Indicazioni facoltative

Articolo 8: Indicazioni facoltative

Fatte salve le disposizioni particolari in questa Norma che devono essere conformi alla normativa nazionale, possono figurare nell’etichettatura indicazioni facoltative (menzioni, testi), in particolare:

a)      Il marchio commerciale;

b)      Il millesimo, precisando a seconda del caso l’anno di raccolta o l’anno didistillazione;

c)      L’elenco e/o la quantità di determinati ingredienti o categorie degli ingredienti, per gli ingredienti messa in evidenza in etichetta

d)      Il testo che si riferisce alla storia del prodotto o dell'azienda;

e)      Le menzioni relative alla distillazione, all'invecchiamento o all'elaborazione;

f)      Le menzioni di invecchiamento, compresa la durata di tale invecchiamento;

g)      Il paese di provenienza.

Potranno inoltre essere menzionate altre indicazioni facoltative in conformità alle normative nazionali sull’etichettatura dei prodotti alimentari.