Norma Internazionale per l’Etichettatura delle Bevande Spiritose di Origine Vitivinicola

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Etichettatura

Articolo 2: Etichettatura

  1. Per etichettatura si intende, l’insieme delle menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o commerciali, disegni o segni relativi a una bevanda spiritosa di origine vitivinicola e che figurano su qualsiasi contenitore, etichetta, fascia o capsula che accompagna o si riferisce a tale bevanda spiritosa di origine vitivinicola.
  1. L'etichettatura e i modi per realizzarla saranno di una tale qualità da non essere suscettibili di creare confusione sull'origine, sulla provenienza e/o sulla natura della bevanda spiritosa di origine vitivinicola e da non ingannare il consumatore.
  1. Per etichetta si intende ogni scheda, segno, immagine o altro materiale descrittivo, scritto, stampato, impresso, attaccato, inciso o apposto sulla confezione (recipiente) di una bevanda spiritosa di origine vitivinicola o allegato a quest’ultima.
  1. Per campo visivo si intende ogni parte della superficie della confezione (recipiente), ad eccezione della sua base, che possa essere vista senza dover ruotare la confezione (recipiente).