Norma Internazionale per l’Etichettatura delle Bevande Spiritose di Origine Vitivinicola

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Condizioni di uso delle menzioni nell’etichettatura

Articolo 9: Condizioni di uso delle menzioni nell’etichettatura

Le indicazioni relative all’etichettatura non devono essere tali da confondere circa l’origine del prodotto, o sull’esistenza e la qualità delle persone o imprese che figurano nella presentazione.

 

  1. Denominazione di vendita

Per denominazione di vendita si intenderà una di quelle previste per le bevande spiritose di origine vitivinicola destinate al consumo umano diretto, nel capitolo 7, parte I del Codice Internazionale delle pratiche enologiche dell’OIV. Essa potrà essere completata o sostituita dal nome di un'indicazione geografica o denominazione di origine se la bevanda spiritosa di origine vitivinicola in questione ha diritto al suo utilizzo. Potrebbe essere lo stesso per la denominazione generica “bevanda spiritosa”, eventualmente integrata dalla natura della materia prima utilizzata.

Le denominazioni generiche per le bevande spiritose di origine vitivinicola destinate al consumo umano diretto, di cui al capitolo 7, parte I del Codice Internazionale delle pratiche enologiche dell’OIV, non potranno essere assolutamente utilizzate sotto qualsiasi forma, né possono fungere da riferimento nell’etichettatura o nella presentazione, qualora:

a)      si aggiunga, alla bevanda spiritosa[1], dell’alcool neutro di origine agricola o vitivinicola;

b)      si utilizzino  distillati di origine vitivinicola che non corrispondono alla definizione di bevanda spiritosa di origine vitivinicola riportata nel Codice Internazionale delle pratiche enologiche;

c)      sia stato ridotto il grado alcolico sotto il minimo richiesto per la bevanda spiritosa di origine vitivinicola in questione;

d)      non si attuino le pratiche di elaborazione autorizzate dall’OIV.

Nel caso di miscele di due o più bevande spiritose di origine vitivinicola, il cui prodotto finale non corrisponda ad alcuna delle definizioni del capitolo 7, parte I del Codice Internazionale delle pratiche enologiche dell’OIV, la denominazione di vendita dovrà essere “bevanda spiritosa”.

Nel caso in cui nella presentazione di una bevanda spiritosa miscelata appaia una delle bevande spiritose definite dall’OIV, nell’etichettatura dovrà obbligatoriamente figurare la percentuale per ordine decrescente, espressa in alcool puro, per ciascuna delle bevande spiritose trattate.

 

  1. Nome del produttore, imbottigliatore o venditore

Nell’etichettatura figurerà il nome, la ragione sociale o la denominazione di almeno uno degli operatori responsabili del processo di produzione o di commercializzazione:

  • il produttore, o
  • l'imbottigliatore, o
  • un venditore o un importatore
  • e, in tutti i casi, il suo indirizzo.

Il nome del responsabile può essere:

  • nome e cognome della persona fisica,
  • la ragione sociale dell'azienda,
  • il nome commerciale di quest’ultima che assume la responsabilità del prodotto imbottigliato dall'azienda stessa o per conto di terzi.

Per evitare confusioni sull'origine del prodotto, gli Stati membri disporranno le misure necessarie.

  1. Gamma di contenitori e volume nominale

Il volume nominale si riporterà in cifre e si completerà con il simbolo o con  l'indicazione di tutte le lettere di una delle seguenti unità di volume:

  • litro (l) o (L),
  • centilitro (cl) o (cL),
  • millilitro (ml) o (mL)

Il volume indicato in questo modo potrà essere completato da una menzione che si riferisce ad un altro sistema di misurazione (per esempio, il sistema imperiale), purché ciò non induca a confusione per quanto riguarda la quantità presentata all’acquirente.

Le bevande spiritose di origine vitivinicola, quando destinate al consumo finale, possono essere presentate in recipienti di qualsiasi volume nominale, in conformità alla normativa vigente nel paese del consumatore:

I metodi per il controllo del volume effettivo I saranno definiti in specifiche Norme ISO e OIML.

 

  1. Paese di origine o provenienza

Negli scambi internazionali, si dovrebbe menzionare il nome ufficiale o usuale del paese di origine o di provenienza.

L'indicazione si presenterà mediante l’utilizzo di espressioni quali, ad esempio, "prodotto.... " o "prodotto in…. ", completate con l’aggettivo o il nome del paese di origine o di provenienza.

 

  1. Gradazione alcolica

Dovrà figurare con il segno “%” e con i termini “volume”, “vol.”, o “vol” e potrà essere accompagnata dai termini “alcool”, “alc” o “alc.”.

L'indicazione della gradazione alcolica sarà espressa nell’etichetta in percentuale del volume del prodotto e comprenderà una tolleranza di ± 0,3 % vol. secondo la legislazione del paese produttore e/o del paese consumatore.

  1. Lotto

L’etichettatura delle bevande spiritose dovrà contenere un'indicazione (segno, lettera, numero, ecc.) che permetta di identificare il lotto di cui fa parte il prodotto e figurerà in modo tale da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile.

L’indicazione del lotto si determinerà e sarà a carico di uno degli operatori di cui al punto 2, affidando in modo particolare la sua realizzazione all'imbottigliatore.

Sarà preceduta della lettera "L", salvo nei casi in cui si distingua chiaramente dalle altre indicazioni dell’etichetta.

 

  1. Anno di Raccolta

L’anno di raccolta si potrà indicare nell’etichetta delle bevande spiritose di origine vitivinicola, intendendosi come tale l'anno nel quale è avvenuta la raccolta dell’uva, a patto che la totalità dell’uva provenga dalla stessa raccolta, dovendo essere indicata nella forma "Raccolta… [Anno]"

Il produttore, l'imbottigliatore o l’eventuale venditore, responsabile dovrà poter dimostrare davanti alle autorità del paese di produzione o di commercializzazione la veridicità di tali indicazioni.

 

  1. Distillazione ed elaborazione

Nell'etichettatura delle bevande spiritose di origine vitivinicola si potrà fare riferimento a quelle menzioni relative alla distillazione o all'elaborazione che per la loro particolarità possano essere di particolare interesse per il consumatore.

Il responsabile dovrà poter dimostrare presso le autorità del paese di produzione o di commercializzazione la veridicità di tali indicazioni.

 

  1. Indicazioni riconosciute o durata dell’invecchiamento

Fatta salva l’esistenza di una normativa che definisca le condizioni di invecchiamento ed il loro controllo, potrà essere utilizzata un’indicazione o una durata di invecchiamento solo se il tempo di invecchiamento è più lungo della durata minima di invecchiamento richiesta per il prodotto standard (che contiene soltanto il termine generico relativo alla denominazione di vendita) e a condizione che sia controllato da un organismo ufficiale dello Stato membro.

Ad ogni modo, in caso di assemblaggi (composti), l'invecchiamento non può che riferirsi all'età del più giovane dei componenti.

Comunque el caso in cui sia seguito un metodo di invecchiamento (a condizione che sia controllato da un organismo ufficiale appartenente allo Stato membro)che consista nell’effettuare campionamenti e sostituzioni periodiche di frazioni del contenuto dei recipienti, al fine di portare a degli assemblaggi (composti) e di proseguirne l’invecchiamento, il periodo di invecchiamento sarà considerato in base alla durata media e sull’etichettatura potrà essere menzionato il metodo di invecchiamento.


[1] Su richiesta della delegazione italiana, si precisa che per “bevanda spiritosa” si intende “bevanda spiritosa finita”