Norma Internazionale per l’Etichettatura delle Bevande Spiritose di Origine Vitivinicola

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Lingua e leggibilità

Articolo 3: Lingua e leggibilità

  1. La lingua utilizzata deve essere facilmente comprensibile per il consumatore.
  1. Qualora la lingua o le lingue usate non fossero comprensibili per il consumatore al quale sono destinate, si dovrà sostituire l'etichetta o aggiungere un'altra etichetta nella quale figurino le indicazioni obbligatorie nella lingua adeguata.
  1. Nei casi previsti nel punto 2, le menzioni obbligatorie dovranno rispecchiare fedelmente quelle che appaiono nell'etichetta originale.
  1. Le indicazioni obbligatorie dovranno essere scritte in caratteri la cui dimensione e il rispettivo colore siano chiari, indelebili e facilmente leggibili per il consumatore, in normali condizioni di acquisto e di utilizzo.
  1. Gli Stati membri potranno prevedere una dimensione minima dei caratteri, superiore o uguale a 1,2 mm.