Indicazioni facoltative
Articolo 8: Indicazioni facoltative
Fatte salve le disposizioni particolari in questa Norma che devono essere conformi alla normativa nazionale, possono figurare nell’etichettatura indicazioni facoltative (menzioni, testi), in particolare:
a) Il marchio commerciale;
Indicazioni obbligatorie
Articolo 7: Indicazioni obbligatorie
- Nell’etichettatura delle bevande spiritose di origine vitivinicola sono obbligatorie le seguenti indicazioni:
a) La denominazione di vendita del prodotto;
Ingredienti
Articolo 6: Ingredienti
- Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi alimentari, utilizzata nella produzione o nella preparazione di una bevanda spiritosa di origine vitivinicola che risulta ancora presente nel prodotto finito, o eventualmente in una forma modificata.
- Non si considerano ingredienti:
Prodotto preconfezionato
Articolo 4: Prodotto preconfezionato
- Una bevanda spiritosa di origine vitivinicola si considera preconfezionata quando è posta in un qualsiasi tipo di contenitore, prima della sua presentazione alla vendita e in modo tale che la quantità e la natura del prodotto contenuto nella confezione non possa essere modificato senza che questa sia aperta o modificata in modo riscontrabile.
Lingua e leggibilità
Articolo 3: Lingua e leggibilità
- La lingua utilizzata deve essere facilmente comprensibile per il consumatore.
- Qualora la lingua o le lingue usate non fossero comprensibili per il consumatore al quale sono destinate, si dovrà sostituire l'etichetta o aggiungere un'altra etichetta nella quale figurino le indicazioni obbligatorie nella lingu
Etichettatura
Articolo 2: Etichettatura
- Per etichettatura si intende, l’insieme delle menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o commerciali, disegni o segni relativi a una bevanda spiritosa di origine vitivinicola e che figurano su qualsiasi contenitore, etichetta, fascia o capsula che accompagna o si riferisce a tale bevanda spiritosa di origine vitivinicola.
Ambito di applicazione
Articolo 1: Ambito di applicazione
La presente normativa si applica esclusivamente all'etichettatura delle bevande spiritose di origine vitivinicola destinate al consumo umano diretto, come definite al capitolo 7, parte I del Codice internazionale delle pratiche enologiche dell’OIV, preconfezionate per la vendita al consumatore finale.
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