Limite dell'OIV per la gomma arabica- Aggiornamento

Stato: In vigore

Limite dell'OIV per la gomma arabica- Aggiornamento

RISOLUZIONE OIV-OENO 689-2022

LIMITE DELL’OIV PER LA GOMMA ARABICA - Aggiornamento

ATTENZIONE: Questa risoluzione modifica la seguente risoluzione:

-AG 12/72-OEN

L’ASSEMBLEA GENERALE

VISTO l'articolo 2, paragrafo 2 iv dell'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino,

CONSIDERATI i lavori del gruppo di lavoro relativi all'aggiornamento o alla conferma dei limiti d’uso di alcuni additivi o coadiuvanti tecnologici,

CONSIDERATI i lavori del Gruppo di esperti "Tecnologia" nel corso della riunione di giugno 2020,

CONSIDERATA la scheda II.3.3.6 del Codice internazionale delle pratiche enologiche relativa al trattamento con gomma arabica, la cui dose d’uso è limitata a 0,3 g/L,

CONSIDERATI i lavori del gruppo di lavoro, che indicano che:

  • l’aggiunta di 0,3 g/L non è sufficiente per ottenere la stabilizzazione della sostanza colorante colloidale di alcuni vini liquorosi molto ricchi di sostanza colorante,
  • per stabilizzare la sostanza colorante colloidale di questi vini rossi liquorosi molto instabili è necessaria una dose d’uso di 0,8 g/L,
  • la dose di 0,8 g/L non modifica le caratteristiche organolettiche di questi vini,

CONSIDERATO che, anche se non vi è alcun rischio per la salute, come dimostrato dall'assenza di una specifica dose giornaliera ammissibile, si rende necessario stabilire dei limiti massimi numerici per l’uso della gomma arabica atti a preservare l'autenticità e l'identità dei prodotti vitivinicoli,

DECIDE, su proposta della Commissione II "Enologia", di modificare la risoluzione AG 12/72 OEN e di conseguenza la scheda 3.3.6 che figura nella parte II, capitolo 3 del Codice internazionale delle pratiche enologiche, relativa all’attuale limite per il trattamento dei vini con gomma arabica, come segue:

  • La prescrizione b) viene modificata come segue:

b) la dose di utilizzo non può essere superiore a 0,8 g/L per i vini rossi liquorosi e a 0,3 g/L per gli altri vini.