Principi generali e raccomandazioni dell'OIV sulla malattia di Pierce della vite

Stato: In vigore

Principi generali e raccomandazioni dell'OIV sulla malattia di Pierce della vite

RISOLUZIONE OIV-VITI 704-2023

PRINCIPI GENERALI E RACCOMANDAZIONI DELL’OIV SULLA MALATTIA DI PIERCE DELLA VITE

AVVISO: La presente risoluzione abroga la seguente risoluzione:

-          VITI 1/92

L’ASSEMBLEA GENERALE,

SU PROPOSTA della Commissione I “Viticoltura” e del Gruppo di esperti “Protezione della vite e tecniche viticole”, dopo aver esaminato i numerosi studi scientifici internazionali sul ruolo e i rischi associati alla presenza e alla possibile diffusione della malattia di Pierce della vite,

VISTO l'articolo 2, paragrafo 2 b) i e c) iii dell’Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, e i punti 1.a.iii, 1.c.iii e 1.f. del Piano strategico 2020-2024 dell’OIV, riguardanti la promozione della vitivinicoltura rispettosa dell’ambiente e la volontà di considerare e rispondere alle sfide del cambiamento climatico,

CONSIDERATO che il genere Vitis è suscettibile alle infezioni dal batterio Xylella fastidiosa ssp. fastidiosa, l’agente responsabile della malattia di Pierce della vite (Grapevine Pierce’s Disease, GPD[1] ) e che nel presente documento la specie Xylella fastidiosa viene sempre menzionata con specifico riferimento alla sottospecie suindicata,

CONSIDERATO che la malattia di Pierce della vite è un problema sempre più diffuso in molti vigneti del mondo,

CONSIDERATO che la malattia di Pierce può causare una significativa e continuativa riduzione della produzione e/o la morte prematura, improvvisa o graduale della vite, determinando un forte calo produttivo e una riduzione della vitalità economica del settore vitivinicolo,

CONSIDERATE le insufficienti conoscenze degli operatori del settore vitivinicolo circa la sintomatologia e le conseguenze della malattia di Pierce della vite,

CONSIDERATA la necessità di sensibilizzare la comunità politica, economica e tecnica sui rischi della diffusione di Xylella fastidiosa in viticoltura,

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di una migliore organizzazione a livello internazionale, nazionale e territoriale, che coinvolga le strutture scientifiche e tecniche e che comprenda iniziative ufficiali orientate a un intervento armonizzato in caso di epidemia di X.  fastidiosa ssp. fastidiosa e ad evitarne la diffusione nelle aree non colpite dalla malattia di Pierce,

DECIDE di abrogare la risoluzione VITI 1/92 dell’OIV.

RICONOSCE:

  • Che la diffusione di Xylella fastidiosa in viticoltura avviene principalmente ad opera di insetti vettori del batterio solitamente presenti nelle regioni vitivinicole.
  • Che Xylella fastidiosa è trasmissibile dagli insetti vettori normalmente presenti in molte regioni vitivinicole del mondo, che si nutrono della linfa xilematica della vite.
  • Si tratta in particolare di cicaline e di afrofore, come le cicaline dell’ordine Hemiptera (Cicadellidae, Cicadellinae), e le sputacchine, come Philaenus spumarius e Neophilaenus campestris (Hemiptera: Cercopoidea).
  • Che il batterio Xylella fastidiosa (compresa la sottospecie fastidiosa, responsabile della malattia di Pierce della vite) è classificato come organismo da quarantena in molti paesi vitivinicoli.
  • Che molte specie di piante possono ospitare il batterio Xylella fastidiosa ssp. fastidiosa: alcune di esse non presentano i sintomi della malattia, ma possono agire da riserva del batterio e da ospite dei vettori citati. Tali ospiti del batterio o dei vettori sono spesso le piante erbacee spontanee e/o le erbe infestanti.
  • Che i rischi di epidemia associati alle infezioni da X. fastidiosa ssp. fastidiosa potrebbero aumentare anche in funzione delle specie vettori, e che determinate caratteristiche climatiche possono favorire lo sviluppo epidemico del patogeno e dei suoi potenziali vettori.
  • Che la trasmissione della malattia ad opera del batterio e dei vettori eventualmente presenti può avvenire da vite a vite o attraverso piante ospiti intermedi. Esistono pertanto rischi epidemici gravi legati alla presenza di vigneti incolti e/o in stato di abbandono, che possono essere potenzialmente infetti  e sfuggono spesso alla sorveglianza.
  • Che occorre lottare contro la diffusione di X. fastidiosa ssp. fastidiosa nelle aree considerate non ancora infette. È urgente attuare e intensificare tutte le misure preventive idonee a contenere la diffusione di X. fastidiosa ssp. fastidiosa e a limitare il ruolo dei suoi vettori associati e delle piante ospiti.
  • Che è necessario disporre di sistemi armonizzati per il monitoraggio e il contenimento della malattia, nonché per gli interventi di eradicazione, adatti alle condizioni epidemiologiche regionali, in tutti i siti vitivinicoli.
  • Che è essenziale formare i professionisti affinché riconoscano i sintomi, per non confondere la malattia di Pierce con altre ampelopatie o stress abiotico ed evitare ritardi nelle segnalazioni.

RACCOMANDA:

  1. di garantire l’applicazione di tutte le norme di profilassi fitosanitaria a livello internazionale, nazionale, regionale e territoriale, e delle misure dei servizi fitosanitari atte a individuare, prevenire, eradicare o contenere organismi e malattie da quarantena;
  2. che gli Stati membri adottino misure intese a controllare l’introduzione di piante ospiti di X. fastidiosa provenienti da aree in cui è stato identificato il batterio;
  3. di instaurare e agevolare una migliore collaborazione tra le varie filiere vegetali che possono essere colpite dalla malattia di Pierce, garantendo una preparazione e una formazione tecnica adeguate per quanto riguarda i rischi epidemiologici associati alla malattia;
  4. di adottare misure di contenimento fitosanitario immediate ed efficaci, intese a prevenire e rallentare, se del caso, la diffusione di X. fastidiosa ssp. fastidiosa, in particolare nello scambio e nella circolazione di materiale di propagazione della vite e di altre piante ospiti del batterio in questione al di fuori della zona ritenuta infetta dalla malattia e/o considerata il primo epicentro, al fine di evitarne la conseguente diffusione nelle zone non contaminate;
  5. di effettuare una valutazione del rischio di infezione nelle aree in cui non è ancora presente la malattia, allo scopo di adottare e intensificare tutte le misure preventive di difesa, sorveglianza, monitoraggio e ispezione attraverso:
    1. l’adesione agli impegni e alle indicazioni fornite dalle organizzazioni scientifiche e tecniche internazionali (come CIPV, EPPO, FAO ed EFSA) e in conformità alla legislazione vigente in ciascun paese;
    2. la divulgazione e la formazione tecnica impartita ai diversi operatori del settore vitivinicolo, in particolare ai viticoltori e ai vivaisti, sui sintomi, i vettori e i rischi associati alla malattia di Pierce;
    3. attività di contenimento agronomico, colturale, biologico e chimico per il controllo degli insetti vettori, inclusi i test di diverse sostanze attive al fine di raccomandare quelle più efficaci;
    4. il monitoraggio su larga scala delle aree a vigneto, in base alla situazione e alle specificità di ciascun paese, al fine di rilevare la presenza di viti che mostrino sintomi associati alla malattia di Pierce della vite e di insetti vettori di X. fastidiosa ssp. fastidiosa;
    5. l’ispezione, da parte di personale qualificato, nei campi di piante madre, nei barbatellai e nei vigneti giovani impiantati con materiale di propagazione coltivato in aree che si sospetta siano infette dalla malattia di Pierce;
    6. il campionamento e l’analisi di piante che mostrino sintomi evidenti o sospetti della malattia di Pierce e dei vettori individuati nell’area adiacente al vigneto;
    7. il campionamento e l’analisi sistematici e regolari di vigneti asintomatici nelle aree a rischio di infezione;
    8. la creazione di laboratori certificati per la diagnosi della malattia di Pierce secondo i metodi e i protocolli stabiliti dagli organismi che si occupano di diagnosi e controllo, conformemente alla legislazione vigente nei singoli paesi;
  6. di definire misure di eradicazione e, nel caso in cui venga confermata un’epidemia di X. fastidiosa ssp. fastidiosa in regioni viticole in cui la malattia non è endemica, elaborare processi di individuazione, marcatura, delimitazione, contenimento ed eradicazione che prevedano:
    1. l’individuazione, la marcatura e la dichiarazione ufficiale di delimitazione delle zone circoscritte, formate da una zona focolaio (zona infetta) e da un’adeguata zona cuscinetto, nelle quali si dovranno applicare le misure di seguito indicate;
    2. la conformità alle normative nazionali e locali relative alla quarantena per le zone circoscritte:
      1. il divieto di spostare all’interno o all’esterno qualsiasi materiale vegetale proveniente da barbatellaio o da campo di piante madri destinato alla produzione di materiale di moltiplicazione della vite, a meno che tale materiale non abbia subito un trattamento con acqua calda, conformemente al protocollo previsto da CIPV ed EPPO sul materiale di propagazione prodotto nelle aree e nelle regioni definite a rischio epidemico o da esse provenienti;
      2. l’eliminazione di tutte le viti, comprese quelle selvatiche, e di tutte le piante ospiti di X. fastidiosa ssp. fastidiosa, oltre che delle erbe infestanti che possono rappresentare una riserva di vettori, conformemente alle raccomandazioni fornite dalle organizzazioni scientifiche e tecniche internazionali (come CIPV, EPPO, FAO ed EFSA), nel raggio di almeno cinquanta metri dalle piante infette;
      3. l’attuazione di programmi di controllo obbligatori contro i vettori di X. fastidiosa ssp. fastidiosa che prevedano in primo luogo attività di contenimento agronomico o biologico;
      4. la cattura e la determinazione di insetti vettori potenziali (Cicadellidae e Cicadellinae) presenti nell’area circoscritta;
      5. per un periodo di almeno quattro anni, la sorveglianza annuale delle zone circoscritte e l’osservazione delle viti asintomatiche, di tutte le piante ospiti e dei vettori di X. fastidiosa ssp. fastidiosa, secondo un adeguato piano di campionamento e analisi;
    3. l’adozione di misure agronomiche per il controllo dei vettori nelle zone cuscinetto in cui la malattia di Pierce sia considerata un rischio e/o un problema per il settore;
  7. di guidare, favorire e sostenere la ricerca interdisciplinare a livello internazionale per investigare e agevolare l’accesso a:
    1. a breve termine: opzioni di controllo sia dei batteri (ad es., batteriofagi) sia degli insetti vettori (ad es. parassitoidi o entomopatogeni);
    2. a lungo termine: ingegneria o miglioramento genetico delle varietà del genere Vitis immuni a X. fastidiosa ssp. fastidiosa e resistenti o tolleranti alla malattia di Pierce.

[1] Malattia batterica identificata per la prima volta in vigneti della California meridionale e descritta nel 1892 da Newton B. Pierce.