Aggiornamento della Norma Internazionale per l'etichettatura dei vini: Medaglie e riconoscimenti

Stato: In vigore

Aggiornamento della Norma Internazionale per l'etichettatura dei vini: Medaglie e riconoscimenti

RISOLUZIONE OIV-ECO 685-2022

AGGIORNAMENTO DELLA NORMA INTERNAZIONALE PER L’ETICHETTATURA DEI VINI: MEDAGLIE E RICONOSCIMENTI

AVVISO: La presente risoluzione modifica la risoluzione seguente:

ECO 1/88 “Elenco delle indicazioni facoltative per l’etichettatura dei vini”

L’ASSEMBLEA GENERALE,

VISTO l’articolo 2, paragrafo 2 iii dell'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino,

CONSIDERATA la decisione del Comitato esecutivo dell’aprile 2017 relativa alla necessità di aggiornare la Norma internazionale per l’etichettatura dei vini,

CONSIDERATA la risoluzione OIV/ECO 332A/2009 “Regolamento OIV sui concorsi internazionali di vini e di bevande spiritose d’origine vitivinicola” e, in particolare, l’articolo 3 “Prodotti ammessi a concorrere”,

CONSIDERATA la prassi internazionale in merito allo svolgimento dei concorsi enologici internazionali e la possibilità, ampiamente prevista, di ammettere a tali concorsi vini che non abbiano diritto a un’indicazione geografica o a una denominazione di origine,

CONSIDERATO che il requisito per l’indicazione del numero di lotto è specificato nell’articolo 2.7 “Identificazione dei lotti” della Norma internazionale per l’etichettatura dei vini dell’OIV,

SU PROPOSTA della Commissione “Economia e diritto”,

L’ASSEMBLEA GENERALE,

DECIDE di modificare l’articolo 3.1.9 “Medaglie e riconoscimenti” della Norma internazionale per l’etichettatura dei vini dell’OIV, nonché la risoluzione ECO 1/88, come segue:

3.1.9. Medaglie e riconoscimenti

Eliminare, dal primo elemento dell’elenco puntato, la seguente proposizione: “che abbia diritto a una denominazione di origine riconosciuta o a un’indicazione geografica riconosciuta”,

sostituire il secondo elemento dell’elenco puntato con il testo seguente: “L’esistenza di prove documentali, riferite al lotto (articolo 2.7) interessato”,

eliminare il terzo elemento dell’elenco puntato “l’indicazione in etichetta del volume del lotto di vino oggetto del riconoscimento, o di un numero di controllo ufficiale”,

aggiungere nell’elenco puntato il seguente nuovo elemento: “Le medaglie e i riconoscimenti ricevuti da un singolo vino portano il nome del concorso e l’anno del premio e, in linea generale, devono applicarsi esclusivamente ai vini che portano il nome con il quale ha partecipato il relativo campione. Tuttavia, tenendo in considerazione che un vino potrebbe essere ammesso a un concorso prima che allo stesso venga assegnato un marchio, si dovrà concedere il mantenimento del premio aggiudicato al vino vincitore, sempre che il regolamento del concorso enologico lo consenta.”

Versione attuale

Versione successiva all'applicazione delle modifiche proposte

Articolo 3.1.9 Medaglie e riconoscimenti

Articolo 3.1.9 Medaglie e riconoscimenti

L’indicazione relativa alle medaglie o ai riconoscimenti è subordinata a:

  • la loro attribuzione in competizioni aperte, ai sensi delle norme concordanti con i criteri definiti dall’OIV e su una quantità di vino omogenea e definita che abbia diritto a una denominazione di origina riconosciuta o a un’indicazione geografica riconosciuta,
  • l’esistenza di prove documentali,
  • l’indicazione in etichetta del volume del lotto di vino oggetto del riconoscimento, o di un numero di controllo ufficiale.
  • L’indicazione relativa alle medaglie o ai riconoscimenti è subordinata a:
  • La loro attribuzione in competizioni aperte, ai sensi delle norme concordanti con i criteri definiti dall’OIV e su una quantità di vino omogenea e definita. che abbia diritto a una denominazione di origina riconosciuta o a un’indicazione geografica riconosciuta,
  • L’esistenza di prove documentali, riferite al lotto (articolo 2.7) interessato.
  • l’indicazione in etichetta del volume del lotto di vino oggetto del riconoscimento, o di un numero di controllo ufficiale.
  • Le medaglie e i riconoscimenti ricevuti da un singolo vino portano il nome del concorso e l’anno del premio e, in linea generale, devono applicarsi esclusivamente ai vini che portano il nome con il quale ha partecipato il relativo campione. Tuttavia, tenendo in considerazione che un vino potrebbe essere ammesso a un concorso prima che allo stesso venga assegnato un marchio, si dovrà concedere il mantenimento del premio aggiudicato al vino vincitore, sempre che il regolamento del concorso enologico lo consenta.
 

La presente risoluzione modifica la risoluzione ECO 1/88.