L’OIV rivede le sue definizioni di IG e DO

04 Aug 2021

In occasione dell’ultima Assemblea generale, l’OIV ha adottato mediante consenso l’aggiornamento delle definizioni di indicazione geografica e denominazione di origine (OIV-ECO 656-2021). Il Gruppo di esperti “Diritto e informazione del consumatore” (DROCON) della Commissione III “Economia e diritto” dell’OIV ha lavorato per diversi anni a questa risoluzione, al fine di armonizzare le definizioni a quelle attualmente presenti nei principali accordi internazionali sulla proprietà intellettuale.*

Questa risoluzione si inserisce nel percorso normativo dell’OIV, che adottò la prima definizione internazionale di denominazione nel 1947. Poi, nel 1992, adottò la definizione di indicazione geografica riconosciuta e aggiornò quella di denominazione di origine riconosciuta (OIV-ECO 2/92). Con il nuovo testo del 2021, la risoluzione del 1992, divenuta ormai obsoleta, è stata abrogata lasciando il posto a due nuove definizioni in linea con le definizioni internazionali dell’OMPI e dell’OMC.

L’OIV ha svolto da sempre un ruolo decisivo nella definizione, nella promozione e nella protezione dei concetti di denominazione di origine e indicazione geografica

Cresce l’interesse per le denominazioni geografiche patrimoniali

Queste nuove definizioni tengono conto dell’importanza crescente dell’uso delle denominazioni geografiche, elementi di un patrimonio nazionale, nella designazione dei vini e delle bevande spiritose di origine vitivinicola, nonché il diritto degli Stati membri a proteggere tali denominazioni conformemente agli accordi internazionali. L’OIV ha inoltre voluto ricordare che le indicazioni di provenienza o le denominazioni di origine sono oggetti di proprietà industriale e hanno diritto alla stessa protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda le regole di concorrenza sleale.

Queste nuove definizioni tengono conto dell’importanza crescente dell’uso delle denominazioni geografiche, elementi di un patrimonio nazionale, nella designazione dei vini e delle bevande spiritose di origine vitivinicola

L’OIV ha svolto da sempre un ruolo decisivo nella definizione, nella promozione e nella protezione dei concetti di denominazione di origine e indicazione geografica. Nelle definizioni del 1992 e in quelle del 2021, che riflettono quelle dell’OMC del 1994 e dell’OMPI del 2015, l’OIV prende in considerazione il ruolo che i marchi di origine hanno progressivamente acquisito nel settore vitivinicolo, pioniere in quest’ambito della proprietà intellettuale.

Le nuove definizioni

Con la nuova formulazione, per indicazione geografica si intende:

Qualunque denominazione protetta da parte delle autorità competenti nel paese di origine, che identifica un vino o una bevanda spiritosa come originari di una specifica area geografica, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del vino o della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

La denominazione di origine, per gli Stati membri che riconoscono il termine, è definita come segue:

Qualunque denominazione riconosciuta e protetta da parte delle autorità competenti nel paese di origine, che consiste o contiene il nome di un'area geografica o un'altra denominazione attraverso la quale è noto che ci si riferisce a tale area, volta a designare un vino o una bevanda spiritosa come originari di tale area geografica, quando la qualità o le caratteristiche del vino o della bevanda spiritosa siano esclusivamente o essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico, compresi i fattori naturali e umani, e che ha conferito al vino o alla bevanda spiritosa la sua notorietà.

*Per l’IG si fa riferimento all’articolo 22 dell’Accordo TRIPS (1994), mentre per la DO all’articolo 2.1, punti i) e ii), dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona (2015). Le definizioni di indicazione geografica e denominazione di origine nuovamente aggiornate dall’OIV includono ormai i concetti di notorietà e di protezione delle autorità competenti degli Stati.