L'OIV e le Indicazioni Geografiche e le Denominazioni di Origine
Lista OIV delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni di Origine
Contesto Internazionale
L'OIV e le Indicazioni Geografiche e le Denominazioni di Origine
L'OIV si è data la missione, sin dal suo atto costitutivo del 1924, di vigilare sulla difesa delle denominazioni di origine. Questa missione è stata ripresa nell'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce la creazione dell'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino.
l'OIV dovrà presentare ai propri membri tutte le proposte concernenti : [...]
(ii) la protezione delle indicazioni geografiche, in particolare delle regioni vinicole e delle denominazioni di origine, che arrechino il toponimo corrispondente o meno, purché non violino gli accordi internazionali sul commercio e la proprietà intellettuale.
Nel 1947, veniva adottata una prima definizione di denominazione di origine.
Nel 1992, l’OIV chiariva questi concetti e adottava due definizioni (OIV - Res.ECO 2-92_FR), l'una "Indicazione geografica riconosciuta (IG)" e l'altra "Denominazione di origine riconosciuta (DO)".
Queste definizioni corrispondono alla situazione mondiale del settore vitivinicolo dove tutti i paesi hanno mostrato il loro interesse per la creazione, nel proprio territorio, di un sistema di riconoscimento e di protezione delle denominazioni di origine geografiche, ma non sono stati in grado di accordarsi sui criteri minimi da imporre. Pertanto, è nata l'idea di stabilire due definizioni che rispecchino due livelli di esigenza, ma allo stesso tempo un'identica protezione.
Due anni più tardi, nel 1994, l'OIV adotta una risoluzione (OIV - Res.ECO 3-94_FR) riguardante le relazioni tra DO e IG e i marchi che enunciano i principi di una protezione di uguale livello per i marchi, le denominazioni di origine riconosciuta, le indicazioni geografiche riconosciute e le denominazioni tradizionali riconosciute. Questa protezione è determinata dall'anteriorità (del riconoscimento, della registrazione o dell'uso secondo il tipo di segno distintivo) tenendo sempre in conto il carattere distintivo e la reputazione.
Durante l'Assemblea Generale in Germania, l'OIV ha ultimato le sue raccomandazioni per il capitolo riguardante le omonimie (OIV - Res.ECO 3-99_FR) e una Risoluzione di principi che interessava le Indicazioni geografiche e Internet (OIV - Res.ECO 6-99_FR).
Lista OIV delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni di Origine
L'Assemblea Generale Straordinaria dell'OIV ha approvato, durante la sua riunione nell'ottobre 2008, il Piano Strategico 2009-2012.
Il punto M di tale piano (Denominazione ed Etichettatura), prevede all'azione M.6.
« Elaborare una lista delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini e delle bevande spiritose di origine vitivinicola negli Stati membri dell'OIV includendo la legislazione nazionale in tale materia».
Questa lista rappresenta una raccolta di nomi delle indicazioni geografiche vitivinicole o delle denominazioni di origine vitivinicole che sono riconosciute e protette legalmente.
La lista fornisce informazioni sulla base delle notifiche delle autorità competenti degli Stati. Se necessario, le autorità competenti potranno essere sollecitate per apportare ulteriori dettagli.
La lista non comporta nessun diritto né obbligo legale.
L'OIV non si assume alcuna responsabilità giuridica circa lo statuto legale dei nomi o la validità della loro protezione.
Consultare la lista OIV delle IG/DO
Oltre l'OIV, altre due organizzazioni intergovernative hanno cercato di stabilire una definizione e un sistema di riconoscimento delle indicazioni geografiche.
L'Accordo ADPIC, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 ed entrato in vigore il 1 gennaio 1995, ha modificato radicalmente e ha ampiamente migliorato l'approccio alla questione della protezione delle denominazioni di origine.
Allargando il campo della protezione alle indicazioni geografiche, ha confermato il posto dell'Indicazione Geografica e della Denominazione di Origine nell'ambito del diritto della proprietà intellettuale e ha implicitamente posto il principio di una protezione specifica indipendente del diritto dei marchi.
Per i vini e i liquori, ha previsto una protezione aggiuntiva a quella concessa alle altre indicazioni geografiche.
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L'Accordo di Lisbona concernente la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale è stato adottato nel 1958 e rivisto a Stoccolma nel 1967. È entrato in vigore il 25 settembre 1966 ed è stato gestito dall'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) che ha aggiornato il registro internazionale delle denominazioni di origine.
L'Accordo di Lisbona è un accordo particolare ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione di Parigi per la Protezione della proprietà intellettuale. Ogni paese parte della convenzione può aderire a quest’accordo.
L'Accordo di Lisbona è stato siglato in risposta alla necessità di stabilire un sistema internazionale che facilitasse la protezione di una categoria particolare di tali indicazioni geografiche chiamate "denominazioni di origine" nei paesi diversi da quelli di origine, mediante la loro registrazione presso l'Ufficio Internazionale dell'OMPI.
L'Unione Europea ha messo a punto la base di dati «E-Bacchus» che consiste in un registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette dall'Unione Europea in virtù del regolamento (CE) nº 1234/2007 del Consiglio. Questo include la lista delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine di paesi terzi protette nell'Unione Europea in applicazione degli accordi bilaterali sul commercio dei vini siglato tra questa e i paesi terzi interessati e riporta le menzioni tradizionali protette nell'Unione Europea ai sensi del regolamento (CE) nº 1234/2007 del Consiglio.